SEZIONE CIVILE Fascicolo n.2-3/2018 • La legittima restrizione del diritto di autonomia economica nella compravendita immobiliare (di Chiara Boschetti) • Società sportive dilettantistiche ed esonero dalla imposizione fiscale e contributiva (di Eleonora Pinna) • La giurisdizione italiana sui contratti sammarinesi con consumatori italiani (di Christian Ciavatta) • Il danno da vacanza rovinata (di Federico Cangini)
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L'art. 21, commi 7 e 8 della legge n. 247/2012 (legge professionale) sancisce l'obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati iscritti all'albo. Dunque, la normativa in esame ha modificato le modalità di iscrizione all'ente di previdenza, considerato che prima dell'entrata in vigore della legge professionale, l'obbligo di iscrizione scattava solo quando si superavano i limiti di reddito fissati dall'organo stesso. Tale modifica si iscrive nel solco tracciato dai nostri predecessori, allorquando nel 1933 venne istituito, con la legge n. 406, il primo ente di previdenza con la statuizione che prevedeva l'iscrizione d’ufficio di tutti gli avvocati ed i procuratori iscritti agli albi. Tali istanze previdenziali hanno trovato piena attuazione nella Carta Costituzionale, laddove, con riferimento ai diritti per i lavoratori e dunque anche per i liberi professionisti, è sancito il diritto ad avere assicurati mezzi adeguati per il verificarsi di determinati eventi che provochino situazioni di bisogno. Proseguendo nell'opera di cambiamento della nostra previdenza, il comma 10 dell'art. 21 legge professionale ha stabilito che “non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza… e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Tale disposizione ha chiarito, una volta per tutte, la portata del principio enunciato nella legge n. 335/'95, c.d. legge Dini, secondo il quale, al fine di armonizzare gli ordinamenti pensionistici, occorre che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una copertura previdenziale. Pertanto, tale legge all'art. 2, comma 26, ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. per tutti coloro che esercitano “... per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”. L'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/'11 (convertito nella legge n. 111/'11), era LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE Clelia Santoro Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 2 di 4 già intervenuto per circoscrivere la sfera di applicazione della norma citata, escludendo dal novero le attività professionali degli iscritti in appositi albi; ed alla ratio di questa norma si ispira, giustamente, il comma 10 dell'art. 21, definendo l'esclusività della Cassa Forense, quale ente di previdenza per gli avvocati. Dunque, come scrive l'Avv. Marcello Bella, “... sono ricondotti all'iscrizione e alla contribuzione alla Cassa Forense tutti i redditi di lavoro autonomo riconducibili direttamente o indirettamente alla professione forense, con l'effetto di superare le norme che prevedono facoltà di opzione tra Casse … Lo scopo della norma, pertanto, va orientato alla definizione di confini precisi tra redditi di lavoro autonomo da assoggettare alla contribuzione di Cassa Forense e quelli riservati alla gestione INPS o ad altra Cassa professionale”.1 Ma non sono solo questi i principi ispiratori di una così drastica riforma. Ve ne sono altri di natura ben più prosaica, benchè altrettanto importanti. Infatti, all'inizio degli anni 2000, la Cassa ha commissionato all'Istituto CeRP di Torino2 studi attuariali proiettati fino al 2030, al fine di comprendere per quanto tempo fosse durata una plausibile sostenibilità finanziaria. Da questi studi è emerso che nel 2027, se non si fosse intervenuti, il bilancio tecnico sarebbe stato in sofferenza. Di conseguenza sono state introdotte le prime misure correttive e precisamente: 1 Marcello Bella in Riv. Prev. For. n. 1 Gennaio – Aprile 2015 2 Center for Resarch on Pension and Welfare Policies aumento del contributo integrativo dal 2% al 4%;3 aumento del contributo soggettivo dal 10% al 12% fino al 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 al 14%, dal 1° gennaio 2017 al 15%; aumento del c.d. contributo di solidarietà al 3% per i redditi superiori, per l'anno 2014, a 96.800,00 €; introduzione della pensione c.d. modulare, a decorrere dall'anno 2013, con cui l'avvocato può decidere di accantonare una percentuale del reddito dichiarato, in modo da riscuotere anche una pensione di natura contributiva. Successivamente, il Governo Monti, con il decreto c.d. salva Italia ha richiesto a tutte le Casse previdenziali private di garantire la stabilità finanziaria fino al 2050. (art. 24, comma 24, d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214) Da qui, con la legge professionale è stata sancita, con l'art. 21 l'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Forense per gli iscritti agli albi ed il successivo Regolamento di attuazione, emanato dall'ente stesso ed entrato in vigore il 21 agosto del 2014, ha rideterminato, di conseguenza, i contributi dovuti. Il problema della sostenibilità finanziaria è sorto, perché il nostro sistema pensionistico è, prevalentemente, di tipo retributivo. 3 In vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi dell'art. 11 legge n. 576/'80 come modificato dall'art. 6 Regolamento contributi Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 3 di 4 In poche parole, a differenza di quello contributivo, in cui la pensione è rapportata ai contributi pagati, in quello retributivo la pensione è rapportata al valore medio dei redditi dichiarati. Dunque, proprio per garantire la pluricitata e da più parti invocata sostenibilità finanziaria, nel corso degli anni, il calcolo della pensione, necessariamente è dovuto variare; e precisamente: dagli anni '80 fino all'inizio degli anni 2000, media degli ultimi 10 anni di professione, per cui gli avvocati hanno dichiarato poco agli esordi della professione, pagando anche contributi di entità risibile e poi negli ultimi 10 anni hanno dichiarato moltissimo in modo da assicurarsi, come, poi, di fatto, è avvenuto, una nutrita pensione; di seguito, media dei migliori 25 anni, meno i peggiori 5; oggi, calcolo della media di tutto l’arco lavorativo.4 Che cosa vuol dire questo? Semplice: i giovani saranno fortemente penalizzati, intanto perché la pensione sarà di gran lunga inferiore a quella attualmente goduta dagli avvocati in pensione; e poi perché i contributi minimi da pagare aumentano anno dopo anno. In altre parole, è un po' come il supplizio di Tantalo: più ci avviciniamo alla pensione, più i soldi si allontanano! V'è da dire che il Regolamento di attuazione ha previsto ulteriori 4 Art. 4 Regolamento per le prestazioni previdenziali approvato dal Comitato dei Delegati in data 05/09/2012 agevolazioni per i giovani, rispetto a quelle di cui alle norme precedenti. Dunque, coloro che hanno meno di 35 anni di età pagheranno il contributo soggettivo minimo ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa; non pagheranno il contributo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa; per i successivi 5 anni lo pagheranno ridotto alla metà; pagheranno per intero il contributo di maternità.5 Ma v'è di più: è possibile versare la metà della metà del contributo soggettivo minimo per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa per coloro che conseguono un reddito ai fini I.R.PE.F. inferiore a 10.300,00 €. In questo modo, però, la Cassa convalida, ai fini pensionistici, solo 6 mesi e non l'intero anno solare, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa. Per coloro che si avvalgono della suddetta facoltà resta garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto. E', comunque, possibile su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo, in sede di autoliquidazione dei 5 Art. 7 Regolamento attuativo art. 21 legge n. 247/'12 entrato in vigore il 21/08/2014 Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 4 di 4 contributi, con la predisposizione del MOD. 5.6 Tutto bene, i giovani sono di gran lunga agevolati. Se non fosse per un piccolo particolare, non tanto piccolo a ben vedere: la Cassa ha ricalcolato, alla luce del nuovo Regolamento, i contributi già pagati per quanti sono iscritti da meno di 9 anni. Ciò ha comportato l'insorgere di crediti in favore di questi colleghi, crediti che saranno oggetto di compensazione in sede di MOD. 5/2015. E per quanti, invece sono iscritti alla Cassa da più di 9 anni? Nessun cambiamento, se non in peius, tenuto conto che i contributi minimi 2015 sono ulteriormente aumentati. In altre parole, quanti in passato, sono rimasti al di sotto dei minimi, superati i quali scattava l'obbligo di iscrizione alla Cassa, adesso si ritrovano con le agevolazioni di cui si è detto, pur essendo ben oltre la soglia dei 35 anni ed iscritti all'albo da molto tempo. L'art. 12 del Regolamento, quale norma transitoria, sancisce, infatti, l'applicabilità delle agevolazioni a quanti, alla sua entrata in vigore, sono iscritti all'albo, a prescindere dall'età. Pertanto, avvocati ultraquarantenni ed anche cinquantenni, mai iscritti alla Cassa che, dichiarando redditi inferiori ai minimi, per lungo tempo, sono riusciti ad iscriversi alla Cassa meno di 6 Artt. 8 e 9 Regolamento attuativo art. 21 legge n. 247/'12 entrato in vigore il 21/08/2014 9 anni fa, si ritrovano beneficiari delle agevolazioni illustrate. Coloro che, al contrario, si sono iscritti alla Cassa, non appena hanno superato i limiti reddituali, dichiarando, correttamente, quanto guadagnato, oggi non possono usufruire delle agevolazioni previste. Certo, non si può mai riuscire ad accontentare tutti, però sarebbe stato decisamente più equo garantire l'applicabilità delle nuove norme a far data dalla loro entrata in vigore e non farle retroagire, con i risultati di cui si è detto. Per concludere, va di sicuro riconosciuto alla Cassa lo sforzo di venire incontro agli avvocati, soprattutto giovani, in questo difficile momento storico, tenuto conto che la riforma illustrata ha una portata storica. Ci si augura che si prosegua su questa strada. Ai giovani va lo sprone ad essere sempre vigili per il riconoscimento e la tutela dei loro diritti e come diceva Kant, padre dell'Illuminismo: Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!