SEPARAZIONE PERSONALE - AMMISSIBILITÀ SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C. - CONCORRENZA SEQUESTRO EX ART.156 COMMA 6 C.C. L’ammissibilità della richiesta di sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. presentata nel corso di un giudizio di separazione personale non è esclusa dalla concorrente possibilità di richiedere la misura prevista dall’art. 156 comma 6 c.c., ossia il sequestro di una parte dei beni del coniuge obbligato in caso di inadempienza, in quanto si nega l’identità ontologica, e il conseguente rapporto di specialità, da genere a specie, tra il sequestro conservativo di natura cautelare previsto dall’art.671 c.p.c. ed il sequestro previsto dall’art.156 comma 6 c.c. (massima redaz.) SEPARAZIONE PERSONALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C. - TITOLO ESECUTIVO (PROVVISORIO) – AMMISSIBILITÀ Nel corso di un procedimento di separazione personale è ammissibile la richiesta di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in presenza di titolo esecutivo, provvisorio o meno, essendo l’obbligazione di mantenimento destinata ad avere durata indefinita, pur se quantificabile con criteri probabilistici, ricomprendendo lo spazio di applicazione della misura cautelare anche crediti futuri, non necessariamente assistiti da titolo esecutivo (si pensi ad esempio alle spese straordinarie, per loro natura non prevedibili). (massima redaz.) SEPARAZIONE PERSONALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 671 C.P.C. - SUSSISTENZA FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA A prescindere dalla misura degli obblighi di natura economica che saranno stabiliti dal Collegio con la sentenza definitiva, si osserva che gli stessi, anche valutati, in linea meramente ipotetica solo in favore LA COERCIBILITA' DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO MEDIANTE SEQUESTRO Ordinanza Tribunale di Rimini, 14 febbraio 2015 Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 2 di 10 della prole, saranno comunque destinati a protrarsi nel tempo, per cui non può dunque seriamente dubitarsi della sussistenza del fumus per un arco temporale da stimarsi in considerazione dell’età dei figli e degli attuali tempi sociali di inserimento lavorativo. La sussistenza dell’ulteriore requisito del periculum in mora è stata ravvisata, oltreché nell’esito negativo del sequestro e del pignoramento presso terzi, anche nella dispersione delle garanzie patrimoniali, attuata dal coniuge per il tramite di un’operazione artatamente preordinata all’inadempimento, con la quale ha acquistato successivamente all’inizio della separazione un immobile, contraendo un mutuo garantito da ipoteca iscritta anche sulla casa di sua proprietà esclusiva, assegnata con i provvedimenti presidenziali a moglie e figli, vendendo poi tale immobile alla compagna, riservando per sé il diritto di abitazione vitalizio in cambio dell’accollo del mutuo garantito da ipoteca. (massima redaz.) Il commento (*) Chiara Boschetti L’ordinanza identificata in epigrafe è stata pronunciata dal Tribunale di Rimini a seguito della formulazione, nell’ambito di un procedimento di separazione personale, non ancora rimesso al Collegio per la decisione finale, di una richiesta di sequestro conservativo in corso di causa, a garanzia degli obblighi di mantenimento stabiliti dal Presidente ex art.708 comma 3 c.p.c. e confermati in sede di reclamo in favore della moglie e dei due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti dal punto di vista economico, in quanto studenti. In particolare veniva dedotto un pregresso inadempimento dei suddetti obblighi di mantenimento, non avendo il marito mai versato integralmente l’importo stabilito, essendo peraltro già rimasto infruttuoso il pignoramento presso terzi azionato dagli aventi diritto per intervenute dimissioni del marito dal lavoro di livello dirigenziale dallo stesso svolto. Veniva posto in evidenza un ulteriore atto di dispersione delle garanzie patrimoniali attuato dal coniuge onerato del pagamento degli assegni di mantenimento, successivamente all’inizio della causa di separazione, mediante l’acquisto di un immobile, con contestuale stipula di un contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta, non già solo sull’immobile oggetto di compravendita, ma anche sulla casa già Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 3 di 10 abitazione familiare di esclusiva proprietà del marito, assegnata con i provvedimenti presidenziali a moglie e figli e successiva vendita dello stesso alla propria compagna, con costituzione del diritto di abitazione vitalizio in proprio favore in cambio dell’accollo del mutuo. Avverso la richiesta di sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. su tutti i beni del marito, la difesa di quest’ultimo formulava eccezione di inammissibilità e/o infondatezza in fatto ed in diritto che veniva esaminata nell’ordinanza in questione sotto il duplice profilo della possibile concorrenza tra la misura cautelare tipica di cui all’art.671 c.p.c. ed il sequestro previsto dall’art.156, comma 6, c.c. e quella della sua ammissibilità in presenza di un titolo esecutivo, provvisorio o meno. La specifica questione di diritto affrontata si colloca nel più ampio ambito dei provvedimenti che il giudice può pronunciare al fine della tutela esecutiva dei crediti in materia di diritto di famiglia che si attua nelle varie forme di espropriazione forzata previste e disciplinate dal libro terzo del nostro c.p.c., con particolari difficoltà legate, da un lato, al fatto che i crediti a cui generalmente deve darsi attuazione sono i cosiddetti assegni di mantenimento, ossia obbligazioni future a carattere periodico che, strutturalmente sono poco idonee ad essere eseguite nelle forme esecutive tradizionali, mentre dall’altro al fatto che sovente gli assegni di mantenimento servono a soddisfare bisogni primari della vita del creditore ed in caso di prolungato inadempimento il beneficiario potrebbe subire danni irreparabili. Il legislatore, anziché introdurre una figura generale di sequestro ed una di deviazione del flusso di reddito, applicabili indistintamente all’inadempimento degli obblighi scaturenti da qualsiasi tipo di assegno, ha introdotto una disciplina valevole in costanza di matrimonio (art.143 comma 3 c.c.), una in caso di separazione (art.156 comma 6 c.c.) ed una cui ricorrere in regime di divorzio (art.8 comma 7 L. div.), ciascuna dotata di una propria forma specifica e peculiare di sequestro e di modalità di distrazione del reddito1. L’ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Rimini afferisce appunto alla figura del sequestro nell’ambito di un procedimento di separazione personale ed affronta il primo profilo della eccezione di inammissibilità, relativo alla possibile concorrenza tra sequestro ordinario ex art.671 c.p.c. e quello di cui all’art.156 comma 6 c.c., partendo dalla individuazione della natura giuridica di quest’ultima misura, svolta anzitutto mediante un richiamo alla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.258 del 1996. Facendo seguito, infatti, a quanto già disposto con la sentenza n.278 del 1994 in ordine al versamento di somme da parte dei terzi debitori del coniuge obbligato nei confronti degli aventi (*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico 1 Carpi, Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia, Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, 207 e ss. Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 4 di 10 diritto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art.156 comma 6 c.c. nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa anche adottare il provvedimento di sequestro nel corso della causa di separazione2 . La decisione evidenzia con chiarezza le significative differenze esistenti tra il sequestro conservativo ordinario, per la cui emissione viene richiesta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora e che può colpire tutti i beni mobili ed immobili del debitore, ed il provvedimento di cui all’art.156 comma 6 c.c., che presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria3, può essere disposto anche in mancanza di periculum in mora, sulla base della semplice inadempienza degli obblighi di mantenimento4, può colpire solo parte dei beni del coniuge obbligato, non può convertirsi in pignoramento e non ha natura cautelare, fatta salva qualche pronuncia dissonante come si dirà in prosieguo, avendo una mera funzione di coazione, anche psicologica, all’adempimento degli obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei due coniugi. Contrasto giurisprudenziale e dottrinario sulla natura cautelare del provvedimento di sequestro di cui all’art.156 comma 6 c.c. – Concorrenza con il sequestro ordinario ex art.671 2 C. Cost. sent. 17 luglio 1996, n.258, Foro It., 1996, I, 3603 ss, Cipriani, Il giudice istruttore e la competenza. 3 Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2003, n.2479. 4 Cass. civ., sez.I, 28 maggio 2004, n.10273; Cass. civ., sez.I, 30 gennaio 1992. c.p.c. e questione relativa alla sua ammissibilità. In merito alla natura, cautelare o meno, del provvedimento ex art.156 comma 6 c.c., dottrina e giurisprudenza hanno dimostrato qualche incertezza ricostruttiva oscillando tra una non meglio precisata ‘natura cautelare atipica’,5 una ‘natura coercitiva atipica’6 ed una ‘natura atipica’ tout court7 . La Suprema Corte con la sentenza n.1518 del 2 febbraio 2012, tuttavia, nel dichiarare l’inammissibilità di un ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. avverso un provvedimento della Corte d’Appello di rigetto del reclamo contro il decreto del Tribunale concessivo del sequestro previsto dall’art.156 comma 6 c.c., afferma nella parte motiva, sotto forma di obiter dictum, che quest’ultima misura, ponendosi in rapporto di specie a genere rispetto al sequestro conservativo ex art.671 c.p.c., per taluni profili differenziali di disciplina, avrebbe intrinseca natura cautelare, che lo renderebbe, per ciò stesso, insuscettibile di concorso con il sequestro conservativo ordinario, nell’ambito del medesimo giudizio8 . Tuttavia la natura cautelare del provvedimento ex art.156 comma 6 5 Cass. civ., sez.I, 4 dicembre 1999, n.13579; Trib. Genova, 14 agosto 1984, Giust. Civ., 1986, I, 2553 ss. 6 Trib. Messina, 7 maggio 1993, Foro It., 1993, I, 1989 ss; Trib. Catania 23 aprile 1993, Dir. Famiglia, 1994, 217 ss.; Trib. Monza, 27 ottobre 1989, Giust. civ., 1990, I, 475 ss. 7 Cass. civ., sez.I, 19 febbraio 2003, n.2479, Foro It., 2004, I, 830 ss, con nota di Caporusso, Sequestro dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ricorso in Cassazione e Giur. It., 2004, 1400 . 8 Cass. civ., sez.I, 2 febbraio 2012, n.1518, Dir. Famiglia, 2012, 3, 1048. Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 5 di 10 c.c., esclusa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità9 e dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito10, si pone in netta contraddizione con la circostanza per cui il giudice, per concederlo, non è chiamato a valutare né la sussistenza del fumus boni juris, in quanto il diritto è già accertato, anche se in ipotesi con provvedimento provvisorio, né il periculum in mora, ma semplicemente una situazione di già conclamato inadempimento rispetto ad una pronuncia giurisdizionale. Tale misura potrà più correttamente essere inquadrata tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo volto ad impedire il depauperamento del patrimonio del debitore. La sopra tratteggiata natura giuridica del provvedimento di sequestro ex art.156 comma 6 c.c. comporta la possibile concorrenza tra i menzionati strumenti di tutela, in quanto istituti diversi e non sovrapponibili, alternativamente attivabili, in presenza dei rispettivi necessari presupposti11. La citata sentenza della Suprema Corte n.1518 del 2 febbraio 2012, peraltro, erra nella parte della motivazione in cui ritiene che l’inammissibilità del 9 Cass. civ., sez.I, 28 maggio 2004, n.10273; Cass. civ., sez.I, 12 maggio 1998, n.4776, Famiglia e Dir. 1998, 516 (nota Carratta) e Giust. Civ., 1998, I, 2533; Cass. civ., sez.I, 30 gennaio 1992, n.961, Giust. Civ., 1993, I, 3075 (nota Cavallo). 10Trib. Nuoro, 4 aprile 2011; Trib. Modena, 12 febbraio 2003, Giur. di Merito, 2003, 3; Trib. Milano, 21 luglio 1995, Giur. It. 1995, I, 2, 878 (nota Vullo); Trib. Monza, 27 ottobre 1989, Il Civilista, 2011, 4, 54 (nota Franco). 11Trib. Ascoli Piceno, 16 marzo 2006, Dir. e Lav. Marche, 2007, 1, 93. cumulo con il sequestro ordinario si legga anche nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 19 luglio 1996. Un’attenta lettura di tale provvedimento, infatti, consente di rilevare che la Corte Costituzionale, ribadita la diversità tra le due figure, si è limitata ad affermare che l’art.156 comma 6 c.c. si configura con tali aspetti di specialità da doversi ritenere di applicazione prevalente se non esclusiva, in sede di separazione personale tra coniugi, rispetto all’ordinario sequestro conservativo. Tale obiter dictum, che, secondo i principi generali, non è ovviamente vincolante per il giudice di merito, è ben lungi dall’affermare l’inconfigurabilità del sequestro conservativo ordinario nel giudizio di separazione, limitandosi ad affermare che, nella generalità dei casi, è di applicazione prevalente il sequestro ex art.156 c.c., senza che in alcun modo possa desumersi l’assoluta inapplicabilità dell’art.671 c.p.c.. Se così è, non solo la Corte Costituzionale non ha ritenuto il sequestro ex art.671 c.p.c. inconfigurabile nel procedimento di separazione, ma di fatto lo ha anzi ammesso, riservando alla saggia valutazione del giudice istruttore bilanciare in modo equilibrato l’uso dei vari strumenti offerti dalla legge per conseguire il risultato di soddisfare nel modo migliore le ragioni economiche dei componenti più bisognosi della famiglia. Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 6 di 10 La Suprema Corte, con la sentenza n.521 del 20 gennaio 1994 ha poi censurato un provvedimento di sequestro conservativo, reso nell’ambito di un giudizio di separazione personale, per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art.158 c.p.c., in quanto reso dal Presidente, quando la causa era già stata affidata al giudice istruttore, vizio come tale insanabile e rilevabile d’ufficio, senza che ne venisse in alcun modo posta in discussione la sua inconfigurabilità ontologica. La giurisprudenza di merito ritiene che la previsione legislativa della possibilità di utilizzare, in materia di separazione, il procedimento ex art.156 comma 6 c.c., rappresenti una tutela aggiuntiva che il legislatore offre in tale settore e non già una norma sostitutiva della tutela ordinaria. Opinando diversamente, si giungerebbe alla incongrua soluzione di ritenere che la riforma del diritto di famiglia del 1975 – che ha provveduto a riformulare l’art.156 c.c. e che è certamente orientata a rafforzare la tutela del coniuge debole – ha, per alcuni versi, operato una diminuzione nella tutela dello stesso coniuge debole, non essendo in discussione che, prima del 1975, fosse possibile proporre nel giudizio di separazione personale il sequestro conservativo ordinario12. E’ pertanto evidente che, nel caso in cui si ritenesse ora possibile solo il sequestro nelle forme di cui all’art.156 c.c., si configurerebbe un innegabile 12Cass. civ. 1772/1971; Cass. civ.3773/1969 (sentenze richiamate da Trib. Ivrea, ord. Collegiale, 21 settembre 2000). regresso di tutela13, come non ha mancato di rilevare il giudice estensore dell’ordinanza in commento, laddove ha evidenziato che escludere la misura cautelare del sequestro conservativo di cui all’art.671 c.p.c. nelle cause di separazione personale, creerebbe un pericoloso vuoto di tutela proprio con riferimento alle fattispecie caratterizzate da un più alto livello di pericolo costituito dalla dispersione delle garanzie patrimoniali e reddituali nella mancanza – che ben potrebbe essere artatamente preordinata – della sia pur minima inadempienza. Concludendo sul punto, pertanto, è possibile richiedere il sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. nell’ambito di una causa di separazione personale tra coniugi, rappresentando il rimedio di cui all’art.156 comma 6 c.c., una tutela aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all’ordinario sequestro del codice di rito. A prescindere dalla questione della sua ammissibilità, la richiesta di sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. verrà poi accolta nella misura in cui venissero ritenuti sussistenti nel merito i relativi presupposti di legge. Nel caso affrontato dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini, veniva in primo luogo ritenuto sussistente il requisito del fumus boni juris, considerando che gli obblighi di natura economica, anche a prescindere dalla misura degli stessi che verrà determinata dal Collegio con la decisione definitiva, saranno comunque destinati a protrarsi nel tempo, anche 13Trib. Ivrea, ord. Collegiale, 21 settembre 2000. Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 7 di 10 avuto riguardo in ipotesi al solo contributo per il mantenimento dei figli, entrambi studenti universitari. In secondo luogo, la valutazione in merito alla sussistenza dell’ulteriore requisito del periculum in mora prendeva le mosse dall’esito negativo del sequestro e del pignoramento presso terzi, scaturenti dalle dimissioni del coniuge obbligato dal proprio incarico di vice – direttore, pur in costanza di un rapporto di collaborazione non formalizzato, considerando infine dirimente la dispersione delle garanzie patrimoniali attuata dal marito con l’operazione consistente nell’acquisto, successivamente all’avvio della causa di separazione, di un immobile mediante la stipula di mutuo assistito da ipoteca iscritta non solo sull’immobile acquistato, ma anche su quello assegnato ai figli e successiva vendita dello stesso alla propria compagna, con riserva del diritto di abitazione vitalizio in cambio dell’accollo del mutuo da parte della acquirente. In merito a tale operazione, il Tribunale di Rimini non ha mancato di rilevare come la stessa fosse idonea ad assoggettare i figli alla pressione della minaccia di insolvenza delle rate del mutuo da parte della compagna del padre, con conseguente pericolo di esecuzione immobiliare da parte dell’istituto di credito sulla casa di loro abitazione. L’ordinanza in commento dichiarava, pertanto, ammissibile il sequestro conservativo su tutti i beni mobili ed immobili del coniuge obbligato. Ammissibilità della richiesta di sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. nell’ambito di un procedimento di separazione, in presenza di titolo esecutivo provvisorio rappresentato dalla ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ex art. 708 comma 3 c.p.c.. L’eccezione di inammissibilità svolta avverso la richiesta di sequestro conservativo viene analizzata, invero in maniera molto più succinta, dal Tribunale di Rimini anche in relazione alla presenza, nel caso di specie, di un titolo esecutivo provvisorio, costituito dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale nell’interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell’art.708 comma 3 c.p.c.. L’ordinanza in commento ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del sequestro conservativo in presenza di titolo esecutivo, provvisorio o meno, sulla base della argomentazione secondo cui, essendo l’obbligazione di mantenimento destinata ad avere durata indefinita, pur se quantificabile con criteri probabilistici, lo spazio di applicazione della misura cautelare ricomprende anche crediti futuri, non necessariamente assistiti da titolo esecutivo, come avviene ad esempio per le spese straordinarie, per loro natura non prevedibili. In realtà la più generale questione relativa alla legittimazione a chiedere il sequestro conservativo da parte del creditore munito di titolo esecutivo, il quale potrebbe quindi procedere direttamente all’esecuzione forzata per Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 8 di 10 la realizzazione del proprio credito, è controversa in dottrina ed in giurisprudenza. Ragionando in termini di interesse ad ottenere la misura cautelare, si è osservato che un’esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale è configurabile rispetto all’azione esecutiva, con riguardo al tempo che impone la procedura per pervenire al pignoramento, in particolare al termine dilatorio di dieci giorni di cui all’art.482 c.p.c.. Tale argomentazione, tuttavia, viene criticata da parte di giurisprudenza14 e dottrina15 che evidenziano la possibilità, prevista dalla medesima norma, in caso di pericolo nel ritardo, di ottenere la dispensa dall’osservanza del suddetto termine, nonché di provvedere alla iscrizione di ipoteca, escludendo pertanto l’ammissibilità della ordinaria tutela cautelare. E’ pertanto necessario osservare che, nel caso di specie, il titolo è rappresentato dall’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art.708 comma 3 c.p.c. con la quale sono state adottate le misure provvisorie di carattere patrimoniale, ritenute opportune nell’interesse del coniuge e dei due figli, che, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art.189 disp. att. c.p.c. costituisce titolo esecutivo. 14Trib. Milano, 14 giugno 2001; Corte App. Milano, 22 marzo 1983, Giust. Civ. 1983, I, 2476 e Foro It., 1983, I, 3106. 15Acone, La tutela dei crediti di mantenimento, Napoli, 1985, 56; Perchinunno, Il sequestro conservativo, Trattato del diritto privato, Rescigno, Torino 1985, 178. La dottrina e la giurisprudenza hanno più volte ribadito che tale titolo, tuttavia, non è idoneo ad iscrivere ipoteca sui beni dell’obbligato in quanto non ricade nella previsione di cui all’art.2818 c.c., che fa riferimento alle sentenze di condanna anche generica ed, in via residuale, agli altri provvedimenti giudiziali espressamente e tassativamente indicati dalla legge16. La Corte Costituzionale ha vagliato la legittimità dell’art.708, commi 3 e 4 c.p.c. con riferimento agli artt.3 e 30 Cost., dichiarando tuttavia manifestamente infondata la questione, in considerazione dell’alto grado di instabilità del provvedimento presidenziale e dell’esistenza di strumenti alternativi di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito17. L’impossibilità di costituire la garanzia non deriva dalla dimensione dinamica degli obblighi di mantenimento (l’ipoteca giudiziale può essere iscritta anche in presenza di un credito non necessariamente determinato a priori nell’ammontare), ma, piuttosto, dall’inesistenza di una norma che testualmente lo preveda e dal carattere provvisorio del provvedimento presidenziale, destinato ad essere assorbito dalla sentenza che definisce il giudizio. L’ordinanza in commento peraltro riprende l’argomentazione svolta dalla Corte di Cassazione nell’ambito della 16Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2003, n.17016; Trib. Roma, 18 febbraio 1997, Foro padano, 1998, I, 100, (nota Danovi). 17C. Cost., ord. 24 giugno 2002, n.272, Giur. Cost., 2002, 1980 Fascicolo n. 1/2016 www.ilforomalatestiano.it Pag. 9 di 10 citata sentenza n.1518 del 2 febbraio 2012, laddove afferma che il fumus è il limite minimo di sussistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela verificabile ex ante, al di sotto della quale, cioè, non vi può essere adito alla protezione cautelare, non certo il limite massimo, con la conseguenza che il quid pluris rappresentato da un accertamento a cognizione piena, sia pure non irrevocabile, lungi dal costituire impedimento ostativo in limine, vale ad esimere il giudice da una disamina ad hoc di natura sommaria. La particolarità della situazione, rappresentata dalla presenza del provvedimento ex art.708 comma 3 c.p.c., che, pur essendo titolo esecutivo, non consente l’iscrizione di ipoteca, è caratterizzato dalla provvisorietà in quanto idoneo ad essere superato dalla sentenza di separazione e non può consentire una precisa quantificazione del credito, soprattutto con riferimento alle spese straordinarie, per loro natura, insuscettibili di preventiva determinazione, fa propendere, anche sotto tale profilo, per l’ammissibilità del sequestro conservativo ex art.671 c.p.c.18 .